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Pignoramento di beni immobili: anche la “prima casa”?

Pignoramento di beni immobili: anche la “prima casa”?

Mi dispiace darti una brutta notizia, ma ai sensi dell’art. 76 del Dpr 602/73 non è assolutamente vero che la “prima casa” sia impignorabile. Mi spiego meglio.
Spesso si fa confusione tra “prima casa”, per la quale magari abbiamo usufruito di alcune agevolazioni, e “unica casa”. Ecco, è solo in questo secondo caso e a certe condizioni che adesso ti elenco, che la casa non è pignorabile.
AeR non potrà pignorare la casa solo se si verificano insieme queste 4 condizioni:
1) l’abitazione è l’unica (quindi se possiedo una “prima casa” e una casa al mare o un terreno, la “prima casa”, non essendo l’unico immobile, sarà pignorabile);
2) il contribuente ha la residenza nella casa (quindi, se non risiedi in quella casa, e magari la dai in affitto, sarà pignorabile);
3) adibita a uso abitativo (quindi se è adibita a uso ufficio sarà pignorabile);
4) la casa non sia di lusso (ossia non sia accatastata come villa, categoria A/8, castello o palazzo di eminenti pregi artistici e storici, categoria A/9).
Se non ricorrono tutte le condizioni appena viste, AeR potrà procedere con il pignoramento dell’immobile solo se:

– il debito verso il fisco per cui si procede è superiore ai 120.000 euro (centoventimila);
– se è stata iscritta ipoteca;
– se sono trascorsi più di 6 mesi dall’iscrizione dell’ipoteca.
Ultima condizione per AeR per procedere con il pignoramento immobiliare è che: il valore dei beni immobili sia superiore a 120.000 euro (centoventimila).
Fai molta attenzione perchè se hai un debito superiore a 120.000 euro (ad esempio 143.000 euro) e stanno procedendo con il pignoramento ti basterà pagare una cifra tale (ad esempio 24.000 euro) per cui il debito diventi nuovamente inferiore ai 120.000 per fare decadere il pignoramento!
Fai molta attenzione, perché ai sensi dell’art. 85 del Dpr 602/73 il pignoramento immobiliare da parte di AeR comporta che, dopo la terza asta non andata a buon fine, il bene sarà assegnato allo Stato.
Questo, a differenza dei pignoramenti immobiliari fatti dai privati, prevede che dopo la quarta asta non andata a buon fine il pignoramento si cancelli.

Redatto da: Andrea Saverio Teofrasto

 

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