Quando un’iscrizione ipotecaria può dirsi illegittima ed è possibile annullarla?
I principali e più ricorrenti profili di illegittimità dell’iscrizione ipotecaria posta in essere dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione riguardano innanzitutto i termini e le tempistiche che l’agente della riscossione deve rispettare quando intende notificare un preavviso di iscrizione ipotecaria.
Per questo, ho pensato di elencarti anche tutti i vizi formali che provocano la nullità dell’iscrizione ipotecaria. Si tratta, infatti, di vizi ricorrenti relativi alla violazione dei termini previsti dalla legge, tra cui figurano:
– Iscrizione ipotecaria azionata prima dei 90 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento esecutivo (art. 29 D.lgs. 78/2010).
– Iscrizione ipotecaria azionata prima dei 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito dell’Inps con valore esecutivo (art. 50 Dpr 602/1973).
– Iscrizione ipotecaria azionata oltre i 12 mesi dalla data di notifica della cartella di pagamento/avviso di accertamento esecutivo/ avviso di addebito esecutivo Inps, o di qualunque atto successivo senza aver notificato un’ulteriore intimazione di pagamento (art. 50 Dpr 602/1973).
– Iscrizione ipotecaria azionata oltre i 180 giorni dalla notifica dell’intimazione di pagamento (art. 50 Dpr 602/1973).
– Iscrizione ipotecaria effettuata prima dei 30 giorni dalla notifica del preavviso di iscrizione.
Redatto da: Andrea Saverio Teofrasto